Oltre il clamore mediatico: ciò che la scienza forense può realmente dimostrare e la funzione del consulente tecnico
La verità processuale non coincide necessariamente con la ricostruzione ontologica del fatto storico, ma con l’esito di un percorso probatorio governato da regole di ammissibilità , criteri epistemologici e standard valutativi.
Le scienze empiriche, nel contesto forense, operano attraverso osservazione controllata, misurazione, comparazione, falsificabilità del dato e verificabilità del procedimento tecnico.
Una traccia grafica, papillare, documentale, iconografica o videoregistrata non assume valore dimostrativo per mera evidenza percettiva, ma in ragione della corretta acquisizione, conservazione, analisi e interpretazione secondo protocolli metodologicamente fondati.
Il punto critico è il raccordo tra linguaggio scientifico e linguaggio giuridico.
La scienza forense esprime risultati in termini di compatibilità , probabilità , grado di supporto, limiti inferenziali e attendibilità del dato.
Il processo, invece, richiede una decisione secondo categorie binarie: responsabilità o non responsabilità , autenticità o apocrifia, attribuzione o esclusione.
In tale spazio si colloca la funzione del consulente tecnico: tradurre evidenze empiriche in inferenze valutabili dal giudice, esplicitando metodo, limiti, margini di errore, criteri di confronto e grado di affidabilità della conclusione.
La qualità dell’accertamento tecnico non risiede nella sola conclusione, ma nella tracciabilità logico-metodologica del percorso che la sorregge.
Nelle discipline forensi, il metodo non è accessorio al risultato: ne costituisce il presupposto epistemico.
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